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Accertamento con adesione: l'accordo è "intoccabile"

La quinta sezione della Cassazione, con la Sentenza n. 21117 del 4/7/2022, richiamando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, ha precisato: “a. «quando l'istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento così definito - mediante anche la fissazione del quantum debeatur - diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'Ufficio, che non può integrar/o o modificar/o come prescrive il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3»; b. «Distinto rispetto alla conclusione dell'accordo è invece il "perfezionamento della definizione" concordata che si ottiene, come si è detto, mediante il versamento all'erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata)»; c. «Invero, solo dopo il perfezionamento, ossia dopo il pagamento del debito tributario scaturente dall'accordo, l'atto impositivo perde efficacia (art. 6, comma 4, ult. per.)»; d. «Sulla scorta dei prefati principi si è dunque e anche recentemente affermato che, dopo la conclusione dell'accertamento con adesione mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire - e quindi "perfezionare"- l'accordo versando quanto da esso risultante, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare tale accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato (cfr. Cass. n. 15980/2020; n. 2161/2019, n. 1453 3/2015)» (così, da ultimo, Cass. n. 14547/2021). 12. Dunque, alla luce di tali principi, va distinto il momento della conclusione dell'accordo, che si realizza con la sua sottoscrizione, da quello del suo perfezionamento, che attiene al completamento della fattispecie e cioè alla compiuta esecuzione dell'obbligazione scaturente dal concordato, dovendo ribadirsi sul punto che la reviviscenza dell'efficacia dell'originario avviso di accertamento (a cui ha fatto seguito il concordato) nel caso di mancato adempimento (perfezionamento) dell'accordo costituisce previsione posta a garanzia del fisco (cfr. Cass. 15980/2020 e Cass. n. 2161/2019), non anche del contribuente. In tale direzione [...] resta confermato quanto già precisato da questa Corte con la sentenza n. 10086/2009 (richiamata da Cass. 2161/2019 e Cass. n. 15980/2020), la quale aveva escluso la possibilità, dopo la conclusione dell'accordo, di ripensamenti, stante la sua immodificabilità, laddove il successivo inadempimento (perfezionamento) giustifica l'adozione da parte dell'ente impositore dei normali mezzi di coercizione, senza porre nel nulla l'accordo, con la conseguenza che «dopo la firma del concordato fiscale (accertamento con adesione) il ricorso contro l'avviso di accertamento è inammissibile: non per ragioni di tempestività, ma poiché l'avviso con adesione, non impugnabile (art. 3, co. 4, D.L. vo n. 218/1997) produce le obbligazioni descritte dal successivo articolo 8, sostitutive di quelle nascenti dall'atto impositivo» (così Cass. n. 10086/2009).”.