Accertamenti tarsu: superficie dai dati catastali
In caso di accertamento per omessa dichiarazione del contribuente (ex art. 71, comma 1, del decreto legislativo n. 507/1993), l’Ente impositore può ricavare la superficie di riferimento attraverso l’incrocio dei dati posseduti con quelli risultanti dai registri catastali. E’ quanto confermato dalla Cassazione, con sentenza n. 21956 del 12/07/2022.
Il caso specifico vede un contribuente proporre ricorso per avvisi di accertamento TARSU/TIA, per anni di imposta dal 2006 al 2011, relativi ad una propria abitazione e alla superficie rilevata dal Comune, ritenuta “eccessiva”.
I giudici della Suprema Corte hanno ribadito quanto già affermato in appello dalla CTR, cioè che l’Ente aveva operato correttamente. Nella sentenza si leggeva infatti: “il Comune ha provveduto ad accertare d’ufficio, dopo alcuni incontri che non sono risultati essere chiarificatori circa la reale misura della superficie dell’unità immobiliare, una superficie lorda come emerge dalle schede catastali pari a mq. 211 procedendo alla tassazione di una superficie ridotta pari all’80% come previsto dall’art. 70 comma 3 D.Lgs. 507/93». Inoltre: «La contribuente ha poi avuto il tempo necessario per provare che la superficie corretta era quella da lei dichiarata (si sarebbe potuta avvalere ad esempio di apposita perizia tecnica). In mancanza di tutto ciò il Comune ha provveduto ad accertare una superficie pari quella risultante dalle schede catastali riducendo poi la stessa come per legge all’80%.”.
La Cassazione ricorda, altresì, che in materia di dichiarazione ai fini TARSU, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, il contribuente ha l’onere di dichiarare una superficie non inferiore all’80% della superficie catastale con riguardo a tutti gli immobili censiti nel catasto edilizio urbano. E’ quanto indicato alla previsione dell’art. 70, comma 3, del d.lgs. n. 507/93, nel testo novellato dall’art. 1, comma 340, della Legge n. 311/2004.
Dunque “i Comuni hanno piena facoltà – in sede di attività di accertamento con riguardo agli immobili che sono stati già oggetto di una precedente denuncia – di attingere ai dati dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione delle superfici tassabili e, in caso di denuncia di una misura inferiore alla predetta percentuale (ma altrettanto, a maggior ragione, in caso di omessa denuncia e di constatazione d’ufficio di una misura maggiore della predetta percentuale), di modificare d’ufficio la superficie stessa, dandone comunicazione agli interessati. Ovviamente, se la superficie da dichiarare è maggiore, la tassa dovrà essere assolta su quest'ultima, ovvero su quella effettiva. In concreto, i Comuni, dopo l'incrocio con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, qualora si verifichino scostamenti fra le superfici dichiarate e quelle effettivamente da dichiarare, devono procedere d'ufficio all'emanazione di appositi avvisi di accertamento in rettifica (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29910).”
E’ doveroso ricordare che la sentenza riportata è relativa al regime normativo TARSU.