Accertamenti per cassa, attenzione al credito
Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia che le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 6, ultimo periodo del DL 112/2008, considerando anche l’eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato articolo 77-quater del DL 112/2008, fornito dal Dipartimento delle Finanze.
Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta.
Si raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa.
Detto in altri termini, il Comune deve tenere costantemente sotto controllo l'imponibile, al fine della verifica dell'effettivo credito, a prescindere dall'accertamento per cassa.