Accantonamento perdite società partecipate, rilevano anche le indirette
In materia di accantonamento per perdite società partecipate confermiamo che la procedura deve essere adottata anche dalle società partecipate indirettamente dall'ente locale. Lo conferma, tra gli altri, la Sezione Corte Conti Veneto con delibera n. 163/2022.
La Sezione richiama l’art. 21 del D. Lgs. 175/2016 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”), a mente del quale, nel caso in cui società partecipate (…) presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni socie che adottano la contabilità finanziaria devono accantonare nel bilancio dell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La Sezione ritiene che il predetto aggettivo “partecipate” sia inclusivo anche delle partecipazioni indirette, ricorrenti nel caso di specie, con conseguente applicazione dei precetti cautelari di cui al richiamato art. 21 D. Lgs. 175/2016. Infatti, la generalità e indifferenziazione della dicitura, priva in altri termini di specifiche deroghe o quanto meno di diverse accezioni, induce a ritenere fondatamente (art. 12 Preleggi) la matrice onnicomprensiva di siffatta dicitura e la consequenziale applicabilità tanto alle partecipazioni dirette quanto a quelle indirette, con i conseguenti effetti di legge. In conclusione, la Sezione ritiene, in conformità al proprio precedente (Corte dei conti, sez. controllo Veneto, Delib. 13/2020/PRSE) che il predetto aggettivo “partecipate” sia inclusivo anche delle partecipazioni indirette, ricorrenti nel caso di specie, con conseguente applicazione dei precetti cautelari di cui al richiamato art. 21 D. Lgs. 175/2016.