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Accantonamento perdite società partecipate anche se di modesto ammontare

La Corte dei Conti Basilicata, con delibera n. 5/2022, ha confermato che l’accantonamento in conto competenza del bilancio comunale per coprire, al verificarsi delle condizioni di continuità aziendale, perdite di società partecipate deve essere comunque garantito anche in caso di perdite minime e a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta.

In particolare, i magistrati rilevano che né la significatività della perdita né la ridotta entità della partecipazione costituiscono elementi tali da esimere l’ente locale dalla costituzione del fondo. Al riguardo l’art. 21 del D. lgs. n. 175/2016 prevede l’obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora la società in cui l’ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo.

Tale obbligo consiste nell’accantonamento, nell’anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l’ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione.

La tassatività delle prescrizioni del D. lgs. n. 175/2016 ha una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che il fondo è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente partecipante.

Tra l’altro, sul tema della copertura perdita società partecipate lo scorso anno era intervenuta norma di esonero per effetto del Covid. L’art. 10 bis del DL 77/2021 aveva infatti previsto all’art. 10 comma 6 bis “In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 5, né ai fini dell’applicazione dell’ articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.

Per l’esercizio 2021, con riflesso sul bilancio comunale 2022, invece, tale disposizione non è stata ancora reiterata, nonostante numerose richieste da parte degli enti locali.