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Accantonamento perdite partecipate, i passi fondamentali

Nell’ambito del Giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione Calabria per l’esercizio finanziario 2020, la competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si è soffermata anche sul Fondo perdite società partecipate, di cui all’art. 21 del D.lgs. 175/2016 (TUSP).

Sul tema i magistrati contabili, a seguito di esplicito rinvio alla disposizione, ai sensi della quale “nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [elenco Istat], presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”, hanno richiamato la “delibera n. 127 del 2018 della Sezione regionale di Controllo della Liguria” che aveva a suo tempo “chiarito i principali aspetti applicativi del quadro normativo”, tenuto altresì conto dei dettami dell’art. 14, co. 5, del TUSP in materia di soccorso finanziario.

In particolare, è stato ricordato che:

“1) è obbligatorio accantonare nel risultato di amministrazione un fondo perdite per le società partecipate pari all’ammontare delle perdite registrate negli anni precedenti (con un aumento del fondo di esercizio in esercizio, pari alle perdite registrate e non ripianate);

2) non è ammissibile, discrezionalmente, che la Regioni elimini o non preveda l’accantonamento del risultato di amministrazione di un fondo per un ammontare pari alle perdite registrate (e non ripianate);

3) tale fondo serve per consentire alla Regione di intervenire nel ripiano delle perdite qualora ciò risulti necessario per la salvaguardia della società partecipata e degli interessi pubblici che la stessa cura per conto della Regione;

4) per la copertura delle perdite è necessario un piano di risanamento che garantisca il riequilibrio finanziario della società partecipata ed il raggiungimento dei fini pubblici;

5) l’obbligo di accantonamento non comporta né un obbligo di copertura della perdita e né un obbligo di farsi carico delle posizioni debitorie della società partecipata, non venendo meno la regola, riferita alle società partecipate, dell'autonomia patrimoniale perfetta, non essendo ipotizzabile una responsabilità verso terzi per attività di direzione e coordinamento.”


Ricordiamo che venerdì prossimo, 11 marzo, Delfino & Partners terrà un webinar in materia di partecipazioni pubbliche. Ripercorrendo i principali adempimenti ricorrenti, si dedicherà un particolare focus al tema dei controlli sulle società partecipate, ex TUEL e TUSP, nonché sui vincoli in materia di soccorso finanziario. Con la partecipazione al suddetto webinar sarà altresì resa disponibile una monografia elaborata dai consulenti Delfino & Partners sugli argomenti trattati nell’incontro.