Accantonamento per rischio soccombenza
La Corte Conti Lombardia, con parere 95/2022 ha affrontato richiesta di parere di Comune in relazione ad un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto una rilevante domanda di risarcimento danni, in esito ad una sentenza del Consiglio di Stato del 2020 che ha annullato un diniego di concessione edilizia in deroga: In particolare, è stato chiesto:
1.se, a fronte del parere dell’avvocato incaricato della difesa dell’Ente in un contenzioso, che stima “possibile” ma non probabile la soccombenza dell’Ente medesimo in tale contenzioso, l’Ente sia tenuto ad accantonare le risorse necessarie per l’eventuale pagamento dell’importo ovvero non sia tenuto ad alcun accantonamento ma debba procedere ad una mera annotazione nella nota integrativa;
2.se nel caso di cui al precedente punto 1. l’Ente non sia tenuto ad accantonare le risorse necessarie, possa, comunque, a titolo prudenziale, accantonare e/o mantenere accantonate delle somme a fondo rischi in relazione a detto contenzioso;
3.se nel caso di cui al precedente punto 1. l’Ente sia tenuto ad accantonare le risorse necessarie anche nell’ipotesi di stima possibile di soccombenza, il rischio di soccombenza dell’Ente debba essere determinato secondo il c.d. coefficiente di rischio applicato all’intera somma in tesi domandata in pagamento all’Ente (e, dunque, accantonando a fondo rischi un importo necessariamente non inferiore al 10% dell’intero ammontare della domanda) oppure possa accantonare una somma determinata applicando il coefficiente di rischio solo a quella parte della domanda rispetto alla quale la soccombenza sia stimata possibile (o, addirittura, probabile).
I magistrati hanno rilevato che il rischio di soccombenza per una passività classificata come “possibile” secondo le regole della contabilità armonizzata, comporta per l’Ente locale l’onere di un appostamento al fondo rischi per fronteggiare eventuali passività potenziali al fine di scongiurare che le stesse possano in futuro minare gli equilibri di bilancio, improntando la gestione ad un comportamento prudente. In presenza di una soccombenza “possibile” l’Ente locale è tenuto a procedere all’ accantonamento e/o mantenere accantonate delle somme già destinate a fondo rischi fino alla definizione del contenzioso rilevante, quale misura necessaria per garantire l’equilibrio del bilancio comunale. L’ accantonamento andrà disposto, in relazione alle richieste stimate “possibili”, così da evitare sovrastime o sottostime, tenuto conto del parere dell’avvocato incaricato di assistere l’Ente declinato secondo le diverse voci della domanda giudiziale e sulla base del parere di congruità dell’Organo di revisione”.