← Indietro

Accantonamento forzoso con risorse di parte corrente di competenza

L'art. 104 del ddl bilancio 2025 dispone, tra l'altro accantonamento forzoso di risorse correnti per ridurre la spesa pubblica. In particolare:

5.I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un ulteriore contributo alla finanza pubblica, rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.

6.Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 3 a 5, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e dell’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata dal Consiglio per gli enti locali e con legge regionale per le regioni a statuto ordinario. Le autonomie speciali iscrivono il fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con variazione di bilancio approvata con legge regionale o provinciale. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni.


Circa le modalità di finanziamento, in un recente nostro webinar non si è esclusa la possibilità di finanziare l'accantonamento di cui trattasi mediante l'applicazione avanzo di amministrazione (considerata anche la straordinarietà dell'accantonamenti, pur quinquennale). Tuttavia la ratio della norma, volta a ridurre la spesa pubblica corrente, consiglia di utilizzare a copertura solo entrate correnti di competenza, lasciando all'applicazione dell'avanzo libero il compito di finanziare spese correnti non permanenti.