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Accantonamento a fondo partecipate non si libera con il rinvio a nuovo della perdita

La Corte dei Conti Sicilia ha risposto, con delibera 25/2021, ad un quesito di Comune che, dopo aver richiamato il testo del primo comma dell’art. 21 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali”, ha chiesto di conoscere il parere della Sezione in ordine alla portata applicativa dell’ultima parte della disposizione, la quale prevede che “nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”, domandando, in particolare, se, nel caso in cui l’assemblea dei soci, anche in un momento successivo all’approvazione del bilancio, deliberi la copertura della perdita con l’utilizzo di riserve, utili portati a nuovo e/o riduzione del capitale sociale, l’importo in precedenza accantonato sia “reso disponibile”, svincolando le relative somme.

I magistrati contabili hanno rilevato che qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo, l’ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in un apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La ratio del sistema delineato dal legislatore, consistente in un meccanismo di correlazione fra le perdite di gestione subite dalle società e la contrazione degli spazi di spesa delle amministrazioni controllanti, come già chiarito nella già citata delibera n. 119/2019/PAR di questa Sezione, consiste nella salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali attraverso la loro responsabilizzazione nel perseguimento della sana gestione delle partecipate e la costante verifica delle possibili ricadute della gestione di queste ultime sui propri bilanci.

La norma prevede una precisa scansione temporale: al presupposto della conclusione della gestione di esercizio della partecipata con risultato negativo consegue l’accantonamento in apposito fondo a preventivo da parte dell’ente controllante.

Il momento successivo, dello svincolo dell’importo accantonato, è subordinato, in base alla prima parte del comma esaminato, alla ricorrenza di un triplice ordine di condizioni:

a) l’avvenuto ripiano della perdita da parte della partecipante;

b) la dismissione della partecipazione;

c) la sottoposizione dell’organismo partecipato ad una procedura di liquidazione.

Le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate sono disciplinate anche dalla richiamata regola generale di cui all’art. 46, comma 3, D.lgs. 118 del 2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi. Questo momento, per quanto attiene alla fattispecie in esame, ad avviso della Sezione, non può che coincidere con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura da parte della società delle perdite, ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche, eventualmente, per mezzo la modifica del capitale sociale; la copertura, invece, non può essere definita effettiva, con conseguente mancata integrazione del presupposto normativamente richiesto, se la perdita è stata solo “rinviata a nuovo” dalla partecipata.