Accantonamento a fondo perdite partecipate prescinde dal tipo di società
La Corte Conti Toscana, con delibera n. 26/2024, ha ricordato che l’accantonamento sul bilancio finanziario comunale a seguito di perdita di esercizio di società partecipata deve essere effettuato dall’ente locale a prescindere dal tipo di società.
La Sezione rammenta che gli enti locali possono costituire o acquisire partecipazioni societarie nell’ambito della cornice definita dal TUSP, previo invio dell’atto deliberativo a questa Corte per l’esercizio delle funzioni ex art. 5, comma 3, del TUSP. Allo scopo, gli enti possono ricorrere ai tipi individuati dall’art. 2, comma 1, lett. l. del TUSP, tra cui figura anche la società per azioni. Nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo il legislatore detta all’art. 21, intitolato “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali”, una specifica disciplina a tutela degli equilibri di finanza pubblica dell’Ente, mediante la costituzione di un apposito accantonamento (i.e., il fondo perdite partecipate).
Tale istituto non opera, però, in ragione del tipo di organismo societario prescelto dall’Ente (società azionaria o società a responsabilità limitata), ma è funzionale ad evitare che gli andamenti gestionali degli stessi possano ripercuotersi, anche in chiave prospettica, sulla tenuta degli equilibri dell’Ente. La ratio dell’art. 21 citato, dunque, è quella di conseguire un razionale utilizzo delle risorse della collettività nel settore delle partecipazioni pubbliche e di tutelare il principio di libera concorrenza, incentivando la riduzione di società che presentano gestioni inefficienti. L’osservanza dell’adempimento in questione deve essere pertanto assicurata con riguardo a tutti i “tipi” di società e al ricorrere delle condizioni previste nel citato articolo 21.