← Indietro

Accantonamento a fondo perdite partecipate non può essere stimato

La Corte Conti Sicilia, con delibera 86/2023 è intervenuta sull’obbligo di accantonamento nel bilancio finanziario del Comune per perdite società partecipate, di cui art. 21 Dlgs 175/2916 – TUSP.

La Sezione rileva che appare essenziale l’approvazione dei documenti contabili da parte degli organismi partecipati, in quanto l’omissione di tale obbligatorio adempimento elude la disposizione normativa citata, comportando da una parte l’impossibilità di garantire l’Ente pubblico socio dai rischi legati alle perdite societarie (non potendo sterilizzarli nel fondo in esame) e svincola gli amministratori dal controllo interno ed esterno sul loro operato.

L’Ente è tenuto, pertanto, ad acquisire e rendere evidenti nella relazione al prossimo rendiconto i dati sui risultati di esercizio delle società partecipate, sulla base dei quali accantonare le somme nel fondo in esame, non risultando conforme alla disciplina legislativa sopra richiamata un accantonamento meramente prudenziale, avvalendosi dei poteri spettanti al socio delle società di capitali per ottenere le informazioni richieste e avviando le procedure di revoca nei confronti degli amministratori societari che non adempiano a tale obbligo di redazione del bilancio.