Accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali in competenza; RGS ricorda che non è corretto sistemare a rendiconto
La Ragioneria Generale dello Stato ricorda agli enti locali, che hanno sforato i limiti di stock del debito e tempi medi di ritardo dei pagamenti, la necessità di costituire il fondo garanzia debiti commerciali, di cui art. 1 commi da 858 a 872 Legge 145/2018, con delibera di Giunta entro il 28 febbraio, già in sede di bilancio di previsione, non in sede di rendiconto, altrimenti viene vanificata la sua funzione, che è quella di impedire una quota di impegni e di pagamenti durante l'anno.
Si ricorda che la delibera di Giunta deve essere effettuata, a zero, ovvero senza necessità di accantonamento, anche da parte degli enti che hanno centrato l'obiettivo; viceversa non si può capire se l'ente non ha accantonato per rispetto dei limiti o per "dimenticanza".
Sui ricorda inoltre che in caso di rispetto dei limiti ma di mancata comunicazione alla PCC - piattaforma crediti commerciali - il comma 868, stessa norma, prevede comunque l'accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali nella misura del 5%.
Tale accantonamento, che deve essere registrato in conto competenza, rimarrà nel risultato di amministrazione almeno per un anno, ovvero non potrà essere liberato al termine dell'esercizio neppure in caso di rispetto dei limiti al 31 dicembre dell'anno seguente (vedasi Corte Conti Piemonte n. 12/2023).