Accantonamento a fondo contenzioso non può essere solo formale
La Corte dei Conti Sardegna, con delibera n. 4/2024, ha stigmatizzato, tra l’altro il comportamento dell’ente analizzato in merito ai criteri di accantonamento al fondo contenzioso.
La Sezione rileva che la contabilizzazione delle spese legali, effettuata dal Comune secondo un’ottica solo formalmente volta all’adempimento della normativa di riferimento, e il mantenimento dei relativi residui passivi, in assenza di apposita ricognizione finalizzata alla valutazione dell’impatto finanziario derivante dal rischio di contenzioso legale, risultano in frizione con i principi contabili delineati nell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2 lettere g) e h), con il rischio di peggiorare i risultati della gestione, incidendo sulla veridicità del risultato di amministrazione sostanziale e sugli equilibri di bilancio, aspetto che potrebbe compromettere la sana gestione finanziaria dell’Ente.