Accantonamenti forzosi 2025, già nel bilancio di previsione
Il disegno di legge di bilancio 2025, in Commissione alla Camera, prevede all'art. 104 comma 2 e commi da 5 a 12, nuovi vincoli di finanza pubblica, derivanti dal doppio obiettivo dell'equilibrio di bilancio rinforzato (comma 2) e dell'obbligo di accantonamento forzoso (commi 5 e seguenti).
Per l'accantonamento forzoso a Titolo I Missione 20 Programma 3 - da finanziare con risorse correnti - non è opportuno aspettare il 28 febbraio 2025 (un mese data decreto ministeriale contenente la definizione del riparto) perchè potrebbe essere troppo tardi, ovvero potrebbe essere difficile trovare adeguata copertura finanziaria (oltre a tutto diversi enti a fine febbraio 2025 saranno anche alle prese con l'accantonamento anche del fondo garanzia debiti commerciali, in caso di sforamento dei limiti sui pagamenti ex art. 1 commi da 858 a 872 Legge 145/2018).
Bisogna inserire l'accantonamento forzoso già nel progetto di bilancio 2025-2027 da depositare entro il 15 novembre 2024. Ma quale importo inserire? Si ritiene prudente inserire lo stesso importo previsto per la spending review ordinaria - di cui Legge 213/2023 - per l'anno 2025. Una quota - già prevista - sarà da girocontare allo Stato (che in termini di cassa effettuerà trattenuta sul Fondo di solidarietà comunale - IMU per i Comuni incapienti - e sul Fondo unico di Province e Città metropolitane); l'altra quota (quella di cui all'accantonamento in questione) sarà semplicemente da "non spendere" e far confluire in avanzo di amministrazione 2025 per poi essere applicata in conto competenza 2026 a finanziare investimenti oppure - per gli enti in disavanzo - ad assorbire anticipatamente disavanzo (cumulandosi con la quota di assorbimento già prevista).
Le norme del ddl bilancio 2025 in questione - di cui art. 104 - sono le seguenti:
2.A decorrere dall’anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 1, l’equilibrio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.
5.I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un ulteriore contributo alla finanza pubblica, rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.
6.Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 3 a 5, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e dell’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata dal Consiglio per gli enti locali e con legge regionale per le regioni a statuto ordinario. Le autonomie speciali iscrivono il fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con variazione di bilancio approvata con legge regionale o provinciale. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni.
7.Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 6, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.
8.Qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso a carico dei medesimi enti di cui al comma 1.
9.Entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell’equilibrio di cui al comma 2 e dell’accantonamento di cui al comma 6. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 2 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 6, sono individuati gli enti che nell’esercizio precedente non hanno rispettato l’equilibrio di bilancio di cui al comma 2 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 6. Per gli enti di cui al secondo periodo è determinato l’incremento del fondo di cui al comma 6, che nei successivi 30 giorni tali enti sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:
a) del saldo di cui al comma 2 registrato nell’esercizio precedente se negativo;
b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 6 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 2 a 5.
10.Agli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all’esercizio precedente è incrementato il contributo alla finanza pubblica del 10 per cento con le modalità previste dal comma 9. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate.
11.Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 9 a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.
12.Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane e da un rappresentante dell'UPI. Il tavolo ha il compito di monitorare le grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova governance europea, nonché di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile quali la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e la più efficiente allocazione delle risorse disponibili. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
PER UN SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2025-2027 ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 E ULTIME NOVITA' FINANZA E CONTABILITA' PUBBLICA LOCALE, SCRIVERE a: info@gruppodelfino.it