Abrogazione della spending review informatica solo nel 2023, dal 2024 doppio taglio per Comuni, Province, Città metropolitane
L'abrogazione del taglio alla spending review informatica è solo per il 2023; dal 2024 in avanti ci sarà di nuovo e si sommerà al taglio della spending review di cui legge di bilancio 2024. In totale i Comuni saranno privati di 300 milioni e le Province e Città metropolitane di 100 milioni.
Il DL 132/2023 in sede di conversione in legge al Senato, all’art. 6-ter, modifica, al comma 2, la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico di regioni ed enti locali previsto dalla legge di bilancio 2021 per il triennio 2023-2025, al fine di escludere da tale contributo, per l’anno 2023, comuni, province e città metropolitane, per i quali il predetto contributo si applica limitatamente agli anni 2024 e 2025.
Il comma 4 modifica la disciplina, prevista dalla medesima legge di bilancio 2021, del procedimento di riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, prevedendo, in particolare, che ad esso si provveda con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali – la disciplina precedente prevedeva che tale riparto fosse determinato, invece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Come evidenzia il Servizio Studi del Senato, il comma 2 dell’articolo 6-ter sostituisce il comma 850 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, il quale detta la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dei comuni, delle province e delle città metropolitane per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
La nuova formulazione del comma prevede, in dettaglio, che ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea:
- le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro, analogamente a quanto già previsto dalla disciplina vigente, che sotto questo profilo non risulta modificata;
- per i medesimi fini, i comuni, le province e le città metropolitane assicurano, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.
A differenza della disciplina relativa alle regioni e alle province autonome, quella del contributo alla finanza pubblica a carico di comuni, province e città metropolitane, pur rimanendo inalterata, rispetto a quella vigente, in relazione all’importo annuo complessivamente dovuto dal comparto comunale e da quello di province e città metropolitane (100 milioni annui nel primo caso, 50 milioni annui nel secondo), viene modificata rispetto al suo orizzonte temporale di applicazione, che non include più l’annualità 2023, prevista invece nella versione vigente del comma 850.
Conseguentemente, il comma 3 stabilisce che agli oneri recati dal comma 2, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023 – vale a dire, l’importo del contributo alla finanza pubblica non più dovuto per l’anno in corso, in ragione della modifica recata dal comma 2, da comuni, province e città metropolitane – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
La formulazione attualmente vigente del predetto comma 850 prevede, infatti, che in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi, anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni e gli enti locali sono tenuti ad assicurare, per ciascun anno dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a:
- 196 milioni di euro, per le regioni e le province autonome;
- 100 milioni di euro per i comuni;
- 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane.
Il comma 4 dell’articolo in esame delinea il procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, sostituendo, conseguentemente, il comma 853 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, che aveva finora dettato la disciplina di tale riparto.
In particolare, la nuova formulazione del citato comma 853 prevede che il riparto di tale concorso sia effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
In base alla formulazione vigente del comma 853, il riparto del concorso alla finanza pubblica di comuni, province e città metropolitane è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Il comma prosegue prevedendo, altresì, che il riparto sia formulato in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023.
Per gli anni 2024 e 2025, le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012.
Al riguardo, si ricorda che il comma 128 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Il successivo comma 129 prevede che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell’interno.
Il comma 4 prevede, infine, che in caso di mancato raggiungimento dell’intesa, in seno alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della proposta, il decreto del Ministro dell’interno può essere comunque adottato.
Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.