Abrogazione della norma sull'accollo da parte dello Stato di alcuni mutui enti locali
Il DL 19/2024, da pochi giorni convertito in legge, all’articolo 45, comma 2, abroga alcune disposizioni che consentono l’accollo da parte dello Stato dei mutui contratti da comuni, province e città metropolitane.
In particolare, come rileva il Servizio studi del Senato, la novella normativa abroga i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 dell’articolo 39 (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria) del decreto-legge n. 162/2019, convertito con legge n. 8/2020.
La relazione tecnica di accompagnamento precisa che l’abrogazione delle predette disposizioni comporta effetti finanziari positivi per il bilancio statale, in termini di minori spese. Tali somme sono state utilizzate dalla stessa norma per la copertura degli oneri dell’articolo 31, comma 4, lettera b) (disposizioni urgenti in materia di lavoro).
Il citato articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 prevede(va) che i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche.