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Abrogazione del reclamo-mediazione

Con sentenza del 04 Luglio 2024 n. 751, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia Sezione/Collegio 2 ha confermato che: “il ricorso non funge anche da reclamo, a fronte dell'abrogazione dell'istituto della mediazione in materia di contenzioso tributario per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.”

Infatti, con il decreto legislativo n. 220 del 2023 è stata abrogata la disciplina della cosiddetta "mediazione tributaria".

In base all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 220 del 2023, l'art. 17 bis, d.lgs. n. 546 del 1992 è stato abrogato a decorrere dal 4 gennaio 2024 e dispone:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) [...] l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;".