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PNRR, 50% fondi efficientamento energetico nel periodo 2020-2024

In riferimento ai fondi confluiti nel PNRR, si richiama l’attenzione sull’art. 1 commi 29 e seguenti Legge 160/2019 (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio) dopo la modifica di cui art. 20 DL 152/2021.

Il comma 29 art. 1 Legge 160/2019 dispone:

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L’art. 20 DL 152/2021 dispone, nella prima parte:

“. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Ci si chiede se un Comune, nelle annualità 2020 e 2021 ha utilizzato i fondi interamente per le finalità di cui alla lettera b) del comma 29 dell’art. 1 della L. 160/2019 debba ora utilizzare tutte le risorse 2022 – 2023 – 2024 sulla lettera a) del medesimo comma. In altri termini: l’obbligo di utilizzare almeno il 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024 per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) è da intendersi retroattivo?

Per rispondere occorre richiamare i seguenti elementi:

Legge 160/2019 art. 1 commi 29 e seguenti

Comunicato Ministero Interno del 06.09.2021

Circolare Ministero Interno del 17.12.2021

Circolare Ministero Interno n. 50/2022

Circolare Ministero Interno n. 55/2022

Comunicato Ministero Interno 08.06.2022

Art. 1 comma 31 bis Legge 160/2019 “I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali”.

EMERGE QUANTO SEGUE:

Le risorse di cui art. 1 commi 29 e seguenti Legge 160/2019 sono confluite nell’ambito PNRR da luglio 2021. Quindi la norma si applica, di fatto, a partire dalle annualità 2022.

Tuttavia per calcolare l’ammontare complessivo delle risorse da destinare agli interventi per efficientamento energetico, la norma indica non il periodo 2022-2024, bensì il periodo 2020-2024 (“I Comuni utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29”).

L’inciso “Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali”, lascia intendere che le opere già in precedenza affidate mantengono il loro corso, secondo le decisioni di investimento assunte.

Di conseguenza dal 2022 l’obbligo di utilizzare almeno il 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024 per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) è da intendersi retroattivo, in quanto calcolato sul monte risorse 2020-2024.