Gestori dei tributi locali: la dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 è condizione per mantenere l’iscrizione all’Albo

Con sentenza pubblicata il 19 giugno 2026, n. 4915, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Ministero dell’economia e delle finanze contro la pronuncia del TAR Lazio che aveva annullato la cancellazione di una società dall’Albo dei gestori dei tributi locali. Il Ministero aveva contestato, nonostante i solleciti, l’omessa trasmissione, ai fini della revisione annuale prevista dall’art. 12 del D.M. n. 101 del 2022, dell’attestazione relativa alle cauzioni, della dichiarazione sui requisiti tecnici di cui all’art. 7 e del bilancio 2023. Il TAR aveva ravvisato un difetto di istruttoria, ritenendo tra l’altro sufficiente, per la revisione annuale, la sola attestazione di permanenza dei requisiti.

Il Collegio ha condiviso tale ultimo assunto: l’art. 12, comma 1, lett. a), n. 1, del D.M. n. 101/2022 richiede la sola dichiarazione di permanenza dei requisiti già accertati in sede di iscrizione, e non una rinnovata comprova dei requisiti tecnici previsti dall’art. 7. Tale dichiarazione deve però essere resa, per espressa previsione normativa, nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Se non lo è, deve considerarsi tamquam non esset e integra il presupposto della cancellazione previsto dall’art. 14, comma 2, lett. g), del medesimo D.M.

Nel caso concreto, la dichiarazione caricata dalla società sul portale il 10 aprile 2024 richiamava gli artt. 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968, abrogata dal d.P.R. n. 445 del 2000, ed è stata pertanto ritenuta non conforme. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che il provvedimento fosse riconducibile alla seconda delle due ipotesi dell’art. 14, comma 2, lett. g) (mancata presentazione alle scadenze della documentazione di cui all’art. 12), come emergeva dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il ricorso originario è stato respinto. Il Collegio ha però precisato che aldilà delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione, la società potrà presentare una nuova domanda di iscrizione. La pronuncia richiama gli operatori al rigoroso rispetto di forme e termini della revisione annuale, con possibili riflessi anche per gli enti locali affidanti.