18 Dicembre: il saldo IMU 2023
Il prossimo 18 dicembre i soggetti passivi IMU dovranno effettuare il pagamento del saldo IMU a conguaglio per l’anno di imposta 2023.
Come è noto le scadenze di versamento stabilite dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, al comma 762 sono quelle del 16 giugno (acconto o unica soluzione) e 16 dicembre (saldo) di ogni anno. Quest’anno il termine per il versamento del saldo (16 dicembre) cade di sabato e pertanto il pagamento si intenderà regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo, dunque lunedì 18 dicembre p.v.
Si ricorda che, all’art. 1 commi 761 la predetta legge stabilisce che i versamenti IMU sono dovuti in relazione alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; L’imposta dovuta per l’intero anno deve essere calcolata utilizzando le aliquote pubblicate, alla data del 28 ottobre 2023 di ciascun anno, nel sito del Dipartimento delle finanze del MEF. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, il contribuente potrà applicare per il versamento a saldo le aliquote adottate nell’anno precedente (art. 1, comma 767, L. 160/2019).
A tal proposito, facciamo presente che il Mef, nei giorni scorsi, ha fornito delle “Indicazioni per il versamento della seconda rata IMU 2023” ribadendo l’importanza della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote sul sito internet www.finanze.gov.it, al fine di renderle efficaci per l’anno di riferimento.
Per quanto concerne il versamento dell’IMU 2023, oltre a quanto già stabilito dalla normativa vigente, bisogna ricordare che sono state confermate le esenzioni IMU per i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012, che ha colpito Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e del sisma del 2016 in Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), per effetto della legge di bilancio 2023.
Con la Legge di Bilancio 2023 è stato, inoltre, approvato l’esonero IMU per i proprietari di immobili non utilizzabili né disponibili, in quanto abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia di occupazione abusiva o qualora sia iniziata un’azione giudiziaria (art 1 comma 759 della Legge 160/2019). Importante ricordare che in ogni caso l’esenzione viene applicata a seguito di presentazione di una comunicazione all’Ente di riferimento. Sul punto come segnalato ieri nella news: “IMU - Immobili occupati abusivamente” il Dipartimento delle Finanza con il comunicato n. 181 ha precisato che “l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo. I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024.”.
In aggiunta, si segnalano i recentissimi chiarimenti forniti dal Mef, con la risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023, riguardo all’applicabilità dell’imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati collabenti e per i fabbricati rurali strumentali. In presenza di fabbricati collabenti, privi di rendita (categoria catastale F2), gli stessi devono essere esclusi dal gruppo dei fabbricati imponibili ai fini IMU. Sul punto, altresì, è stato chiarito che non vi è possibilità di richiedere la tassazione come area edificabile. Tali immobili sono censiti come “fabbricati” e tali devono essere considerati; non potranno essere tassati come terreno edificabile, salvo che l'eventuale demolizione del fabbricato restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, sarà soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.
Per quanto concerne l’applicabilità dell’esonero del versamento IMU per i fabbricati rurali strumentali, invece, l’elemento da considerare ai fini dell’esonero dal pagamento dell’IMU è quello di verificare che il fabbricato risulti censito catastalmente in categoria D/10 o in altra categoria (ma in tale ultimo caso la ruralità deve risultare dalla specifica annotazione riportata in visura catastale). Pertanto, in fase di controllo, l’Ente deve attenersi esclusivamente alle risultanze catastali, senza richiedere la sussistenza di ulteriori requisiti, come ad esempio quello di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
Si ricorda che l’11 dicembre scorso gli Enti delle zone alluvionate in Romagna, Marche e Toscana hanno ricevuto l’acconto IMU 2023 sospeso a seguito del Decreto Alluvione (DL n. 61/2023) e che, al momento, non è prevista alcuna proroga per il saldo IMU del prossimo 18 dicembre.
Infine, si segnala che non sono state prorogate per l’anno 2023 le seguenti esenzioni:
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- immobili rientranti nella categoria catastale agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e dei campeggi;
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