16 Dicembre: saldo imu
Lunedì prossimo, 16 dicembre 2024, i soggetti passivi IMU dovranno effettuare il pagamento del saldo IMU a conguaglio per l’anno di imposta 2024.
All’art. 1 comma 762 della legge 27 dicembre 2019 sono indicate le scadenze di versamento fissate per il 16 giugno (acconto o unica soluzione) e il 16 dicembre (saldo) di ogni anno.
Si ricorda che, all’art. 1 commi 761 la predetta legge stabilisce che i versamenti IMU sono dovuti in relazione alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; L’imposta dovuta per l’intero anno deve essere calcolata utilizzando le aliquote pubblicate, alla data del 28 ottobre di ciascun anno, nel sito del Dipartimento delle finanze del MEF. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, il contribuente potrà applicare per il versamento a saldo le aliquote adottate nell’anno precedente (art. 1, comma 767, Legge 160/2019).
Quest’anno, oltre l’esenzioni previste dalla Legge istitutiva dell’IMU, è stata prorogata per l’anno di imposta 2024, l’esenzione dal versamento IMU:
- per i fabbricati terremotati del Centro Italia dal 2016, come previsto dal comma 422, lett. b) punto 2), dell’articolo 1, L. 213/2023;
- per le imprese ubicate all’interno della c.d. Zona Franca istituita nei Comuni del Centro Italia, colpiti dal sisma a far data dal 2016 e che abbiano subito riduzione di fatturato, come previsto dall’art 17-ter del D.L. n. 215/2023);
- per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 e n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024, come previsto dall’art 1 comma 560 della L. 213/2023; - per i fabbricati occupati abusivamente, come previsto dall’art 1 comma 759 lettera g-bis della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dall’art. 1 comma 81 della Legge n. 197/2022.
Doveroso ricordare che, qualora si verificasse un omesso o parziale versamento del saldo IMU, il contribuente avrà la possibilità di ravvedersi anche oltre l’anno. In materia di sanzioni per imposte non versate o versate parzialmente per il ravvedimento operoso troveranno applicazione le novità apportate dal D.Lgs. n. 87/2024, che prevede la riduzione della sanzione dal 30% al 25%.
Infatti la modifica si applicherà a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Questo implica che l’omesso versamento dell’acconto IMU 2024 sarà sanzionato con il 30%, mentre l’omesso versamento del saldo con il 25%.
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