← Indietro

Premio di risultato detassato per le società in house

Alle somme erogate a titolo di premio di risultato da una "società in house" ai propri dipendenti, qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale, può applicarsi il regime agevolato previsto ai commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016, nel rispetto dei criteri ivi previsti, nel presupposto che la società non rientri tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Lo chiarisce la Risposta n. 296/2023 dell'Agenzia delle entrate.

Il regime prevede una aliquota sostitutiva che, per l'anno 2023, è ridotta al 5 per cento (articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

La nota fa riferimento alla circolare n. 28/E del 2016, la quale ha chiarito che: "Nell'ambito del settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001, il beneficio può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale" e "Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (con nota del 13 marzo 2015), fornendo un parere alla scrivente ha chiarito che, secondo quanto precisato dalla circolare n. 59 del 2008, l'espressione somme erogate a livello aziendale va inteso in senso atecnico, con la conseguenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni".

Nel caso di specie, alla società deve essere attribuita la natura giuridica disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 di società in ''house'', a partecipazione pubblica, della tipologia a controllo pubblico. Si tratta di un organismo che, pur  essendo  "una  società  che  eroga  servizi  pubblici  per gli Enti Soci e, statutariamente, ha lo scopo di garantire la continuità di tali servizi e non anche la realizzazione di un utile netto..." non rientra, in quanto società di capitali, nell'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001.