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Novità in busta paga dal 2024, esonero contributi IVS

La legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n.213) ha portato alcune novità in tema di lavoro dipendente.

In materia di fringe benefits è stato modificato il limite di esclusione del computo del reddito imponibile. Le modifiche dettate dalla legge di bilancio (art. 1 commi 16-17) aumentano il limite di esenzione a 1.000€ per i lavoratori dipendenti, 2.000€per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

A supporto delle lavoratrici, attraverso il comma 180 dell’art. 1 della già citata legge di bilancio, è stato istituito un contributo per le madri di tre o più figli, esteso per il 2024 anche alle madri con due figli. Il contributo si rivolge alle lavoratrici a tempo indeterminato del settore pubblico e privato, escluso il lavoro domestico, attraverso l’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del datore di lavoro fino al mese del compimento dei diciotto anni del figlio più piccolo con un limite di 3 mila euro annui riparametrato su base mensile. Per i soggetti con un reddito fino a 35 mila euro il contributo è cumulabile al taglio del cuneo fiscale. In capo al datore di lavoro, pubblico o privato che sia, spetta il versamento della somma dovuta al dipendente anziché versarla all’INPS.

La modifica principale, resta, però, quella relativa all’IRPEF Il D.Lgs. n.216 attuativo della L. 111/2023 ha infatti ridotto gli scaglioni dell’imposta da 4 a 3, con aliquota al 23% fino ai 28.000€, da 28.001€ a 50.000€ aliquota al 35%, oltre 50.000€ aliquota al 43%.

È previsto anche un aumento della quota relativa alla detrazione fissa che passa da 1.880€ a 1.955€, saranno esenti dall’imposta nel 2024 i lavoratori autonomi fino a 5.500€, regime invariato rispetto al 2023.

Dal punto di vista del datore di lavoro, è stata reintrodotta, come nei precedenti anni 2022 e 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici.
Il periodo relativo a tale esonero comprende le buste paga relative al 1° gennaio 2024 al 31 dicembre del medesimo anno. L'esonero si applica:

- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero relativamente alla tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2024 – si prevede espressamente che tale esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima. Le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima. Sul tema, è intervenuta recentemente l’INPS, nella circolare n. 11 del 16 gennaio 2024.