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ANAC - non è opportuno far gestire le risorse finanziarie del Comune ad un dirigente rinviato a giudizio per concussione

Secondo quanto stabilito da Anac con Atto del Presidente del 28 febbraio 2024, in risposta ad un parere richiesto da un Comune della Romagna, attribuire la gestione delle risorse finanziarie del Comune ad un dirigente rinviato a giudizio per concussione è inopportuno anche se i fatti sono stati commessi in un’altra amministrazione. Deve infatti essere tenuto in considerazione il pregiudizio che tale incarico arreca all’amministrazione e il danno all’immagine di imparzialità dell’ente che la nomina potrebbe comportare.

Il parere richiesto, in particolare, verteva sull’applicabilità dell’art. 3 l. n. 97/2001 nei confronti del dirigente comunale rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 317 c.p. commesso alle dipendenze di altra amministrazione.

Anac con il succitato Atto del proprio Presidente evidenzia che l’articolo 3, comma 1, l. n. 97/2001 stabilisce che “quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza” introducendo l’istituto del trasferimento ad un ufficio diverso da quello in cui il dipendente rinviato a giudizio prestava servizio.

Proseguendo nell’analisi dell’articolo 3 l. n. 91/2001 l’Anac osserva che il medesimo “non contempla l’ipotesi in cui il fatto penalmente rilevante sia stato commesso in un’amministrazione differente da quella presso la quale l’imputato risulta in servizio al momento dell’avvio del procedimento” ed alla luce di ciò ritiene “che debba escludersene l’applicabilità nel caso di specie e debba procedersi, invece, alla verifica dei presupposti per l’operatività della rotazione straordinaria” la quale risulta finalizzata ad evitare un pregiudizio all’immagine dell’ente che potrebbe derivare dalla permanenza nell’ufficio del dipendente indagato o imputato in un procedimento penale osservando, inoltre, che la stessa “si differenzia dalla rotazione ordinaria, che si inserisce nel quadro degli strumenti organizzativi dell’Amministrazione, garantendo l’alternanza del personale nelle aree più esposte al rischio di fenomeni correttivi con l’obiettivo di neutralizzare il consolidamento nel tempo delle relazioni connesse alla posizione rivestita”.

L’Autorità conclude che, essendo la concussione (reato p. e p. dall’art. 317 c.p.) espressamente richiamata dall’articolo 7 della legge n. 69/2015 il quale prevede che l’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento motivato con cui dispone eventualmente la rotazione ove si proceda per uno dei reati ivi indicati, il Comune è obbligato ad adottare un provvedimento nell’ambito del quale debba valutare la condotta ascritta all’imputato, con particolare riguardo all’impatto che avrebbe l’incarico attualmente ricoperto (o da assegnare) al dirigente sull’immagine di imparzialità dell’ente” la stessa Autorità, infine, ricorda che “qualora non sia possibile destinare il dirigente ad altro ruolo in ragione della qualifica rivestita o per obiettivi motivi organizzativi, in analogia con quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 97/2001, lo stesso è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento”.