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Il lavoratore in coworking non ha diritto alla trasferta

Il titolo V del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09.5.2022, al fine di conciliare sfera privata e sfera lavorativa, ha disciplinato forme di lavoro a distanza che prevedono l’individuazione di un ulteriore luogo, diverso dalla sede di servizio presso il quale il dipendente effettua la propria prestazione lavorativa per alcuni giorni della settimana.

Nello specifico esistono due modelli di lavoro a distanza: lavoro da remoto e lavoro agile; mentre il primo presenta il vincolo di tempo e di luogo, il secondo non ha precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. Il punto di contatto fra i due è il fatto che il lavoro viene reso in un luogo diverso dalla ordinaria sede di servizio indicata nel contratto individuale di lavoro.

Aran, nel parere reso (CFC139) per il Comparto Funzioni Centrali estendibile nei contenuti anche al Comparto Funzioni Locali ha stabilito che se un lavoratore si sposta dalla sede di coworking alla sede di servizio, tale dislocamento non è riconducibile alla trasferta.

Questa conclusione deriva dall'esame delle disposizioni contrattuali che hanno regolamentato le diverse formule del lavoro a distanza, in particolare quelle riferite al lavoro da remoto (Titolo V del contratto Comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022).