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Diventa obbligatorio il piano annuale dei flussi di cassa

Da tempo comunichiamo l’importanza del piano annuale dei flussi di cassa (che non l'anonimo e spesso compilato in modo errato stanziamento di cassa) auspicandone l’attuazione.

Adesso il DL 155/2024 ne dispone l’obbligo di attuazione all’art. 6 (Disposizioni in materia di PNRR) del DL 115/2024:

1.Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2.Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.

3.Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall'articolo 18-quinquies del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu -Italia di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidita' per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

4.Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilita' di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next generation EU-Italia- Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilita' esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al citato articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

5.A valere sul bilancio dello Stato si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al fondo Next generation EU entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.

6.Al fine di una adeguata programmazione delle spese, le provviste di liquidita' di cui ai commi 3 e 4 possono essere attivate dalle amministrazioni titolari di misura anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

7.Eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.